Onorevoli Colleghi! - L'elevata propensione verso il risparmio, che tradizionalmente connota le famiglie italiane, costituisce uno dei più significativi elementi di forza dell'economia nazionale, che - anche in un contesto segnato da altri aspetti critici - ha permesso finora di sopperire alle mancanze e alle fragilità della finanza pubblica e del sistema produttivo, assicurando la stabilità sociale anche nelle circostanze più difficili.
      Tuttavia, questa favorevole caratteristica rischia di erodersi nel tempo. La recente «Relazione annuale» del Governatore della Banca d'Italia per l'anno 2006, presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2007, segnala un'elevata crescita dell'esposizione dei debiti finanziari delle famiglie, salita al 47 per cento del reddito disponibile dal 43 per cento rilevato nell'anno 2005.
      Vero è che tale esposizione debitoria - largamente inferiore a quella esistente in Paesi esteri - è per gran parte ascrivibile al ricorso a mutui per l'acquisto di abitazioni. Nondimeno, una sensibile crescita si è registrata, nel corso del tempo, anche nel settore del credito al consumo, sia per il deteriorarsi del potere d'acquisto, sia per invalse abitudini di vita che inducono

 

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all'acquisto di beni non durevoli mediante il ricorso all'indebitamento. Secondo il ventiduesimo rapporto dell'Osservatorio sul credito al dettaglio di Assofin-CRIF-Prometeia, pubblicato nel mese di giugno 2007, pur con un moderato rallentamento dei ritmi di crescita, tale forma di credito rappresenta attualmente il 19 per cento sul totale dei prestiti alle famiglie e ammonta, in valore assoluto, all'importo di 90 miliardi di euro. In particolare, l'incidenza del credito al consumo delle famiglie sul prodotto interno lordo è passata dal 5,4 per cento del 2005 al 6,1 per cento del 2006.
      Si tratta di un fenomeno che, guardato con sospetto nel passato non solo per ragioni etico-sociali, ma anche per gli effetti dannosi che in circostanze avverse può determinare, a cascata, sull'intero sistema economico, è stato invece considerato talvolta, in anni recenti, come favorevole elemento di modernizzazione dei comportamenti e come fattore di impulso alla produzione e alla crescita: atteggiamento improvvido e pericoloso, per le società come per gli individui, ove il ricorso al debito non sia rivolto all'acquisto di beni durevoli ma alla soddisfazione di bisogni contingenti o addirittura superflui, e non si fondi su un'analisi e su una previsione che assicurino la sostenibilità delle uscite future, riferite al pagamento di interessi e alla restituzione del capitale, mediante flussi di reddito idonei e ragionevolmente prevedibili nel tempo.
      Sembrerebbe dunque atteggiamento saggio e prudente, da parte di chi - come il legislatore - porta la responsabilità di scelte che favoriscano lo sviluppo solido e consapevole della società negli anni futuri, promuovere misure che, riequilibrando queste tendenze, sostengano e promuovano il risparmio, oggetto di opportuna tutela e incoraggiamento anche nell'articolo 47 della Carta costituzionale.
      Il risparmio, infatti, non è soltanto una virtù individuale e privata, bensì anche un valore pubblico e sociale. Basti a questo proposito ricordare quanto osservava, al termine del primo conflitto mondiale, un vero liberale e studioso profondo dei fatti economici, Luigi Einaudi, avvertendo che colui il quale, potendolo, non sottragga al proprio consumo immediato una parte del reddito, destinandola al risparmio, «non fa il proprio dovere, perché acquistando cose inutili per sé le porta via e le fa crescere di prezzo a danno di coloro che sono di mezzi più ristretti» (Luigi Einaudi, «Prediche», Bari, Laterza, 1920, pagina 164).
      Poiché tuttavia il risparmio consiste nel sottrarre una quota del reddito al consumo immediato, per destinarla a bisogni futuri, specifici o indeterminati, la pratica di esso - come ogni atto che sia frutto di consapevole autodisciplina - presuppone un'educazione che deve iniziare dagli anni della giovinezza. Come avvertiva uno degli spiriti più alti del Risorgimento nazionale, Quintino Sella, il Ministro che legò il proprio nome al risanamento delle finanze dello Stato nel periodo della Destra storica, si richiede «un'opera educativa nel senso di invitare la gioventù alla previdenza, appunto per svolgere in essa tutto il sentimento della responsabilità»; soggiungeva infatti: «Io non dico che si debba insinuare nella gioventù l'avarizia. Io credo anzi che sia molto più capace di sacrifizi chi sa fare a tempo un sacrifizio in vista dell'avvenire, anziché chi non ha mai imparato a privarsi di un godimento che fosse alla sua portata» (Quintino Sella, «Discorsi parlamentari», I, Roma, Camera dei deputati, 1887, pagina 538).
      D'altronde, oltre alla formazione dell'indole morale e allo sviluppo del senso di responsabilità, l'educazione al risparmio ha un frutto economico immediato nella vita personale degli individui. Il risparmio proprio e familiare fornisce infatti al giovane, che muove i primi passi verso l'indipendenza personale, un capitale iniziale necessario per avanzare negli studi o per intraprendere un'attività, per acquistare una casa e per formare una propria famiglia.
      Queste considerazioni generali hanno ispirato la presente proposta di legge, che intende introdurre un nuovo istituto, volto a favorire il risparmio delle famiglie e dei giovani, fin dagli anni in cui essi cominciano
 

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a formarsi il carattere e i costumi di vita.
      Sulla scorta dell'idea già sperimentata nell'ordinamento britannico con la legge del 13 maggio 2004, relativa ai fondi fiduciari per i fanciulli (An Act to make provision about child trust funds and for connected purposes), si è inteso prevedere uno strumento a ciò espressamente destinato. Rispetto alla disciplina dei Child Trust Fund contenuta nella legge inglese, la presente proposta di legge ha inteso perseguire intenti di maggiore semplicità, adattando a questo fine istituti e strumenti già esistenti nell'ordinamento.
      Il nuovo istituto, denominato «Fondo di risparmio per la gioventù», è un Fondo vincolato in favore del minore beneficiario fino al raggiungimento della maggiore età, con la possibilità di prolungarne la durata non oltre il ventiseiesimo anno.
      Il Fondo si articola in forme diverse, ma regolate da un'omogenea disciplina comune. Esso può trovare infatti realizzazione sia mediante depositi fruttiferi, sia attraverso investimenti finanziari o assicurativi gestiti da intermediari abilitati, ma la sua caratteristica è quella di garantire comunque la salvaguardia del valore reale del capitale e dei suoi progressivi incrementi, sia attraverso un rendimento minimo garantito sia attraverso un favorevole trattamento tributario.
      Si è prevista, infine, l'erogazione di un contributo iniziale dello Stato per incentivare l'accesso a questa forma di risparmio anche da parte delle famiglie con minori disponibilità economiche.
      Veniamo ora ad illustrare in dettaglio il contenuto della presente proposta di legge.
      L'articolo 1 definisce il nuovo istituto, stabilendo che, per fruire della speciale disciplina e delle agevolazioni proposte, il Fondo di risparmio debba essere costituito in favore di un minore il quale sia cittadino italiano o residente legalmente nel territorio nazionale, che alla data della costituzione del Fondo non abbia compiuto il settimo anno di età. Il requisito della cittadinanza o della residenza in Italia è stabilito allo scopo di assicurare un effettivo e stabile collegamento tra il soggetto beneficiario e la comunità nazionale, sia in ragione della lunga durata dell'investimento e della finalità sociale dell'istituto, sia allo scopo di prevenire la possibilità che esso possa venire utilizzato per eludere gli obblighi tributari. Il limite massimo di età del minore beneficiario, alla data della costituzione del Fondo, è stato determinato nel compimento del settimo anno allo scopo di garantire che, mediante progressivi versamenti nel tempo, possa venire raggiunto un adeguato livello di capitalizzazione. Il Fondo deve essere vincolato fino a che il medesimo soggetto non abbia raggiunto la maggiore età o conseguito l'emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile (ossia nel caso di matrimonio del minore, ipotesi residuale che comunque non può verificarsi, nel vigente ordinamento, prima del sedicesimo anno di età). Resta salva l'anticipata estinzione in caso di morte secondo le norme dell'articolo 7.
      La data di costituzione è stabilita al 1o gennaio 2009 anche allo scopo di consentire la formazione di un mercato concorrenziale, così da rendere possibile alle famiglie la scelta fra più operatori attraverso la valutazione di proposte diverse. Le agevolazioni tributarie si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla medesima data, ossia fin dalla data in cui sarà possibile la costituzione dei primi Fondi di risparmio.
      Secondo l'articolo 2, il Fondo di risparmio è nominativo. Per ciascun minore può essere costituito un solo Fondo di risparmio. L'iniziativa della costituzione spetta a chi esercita la potestà sul minore. Sono determinate le forme mediante le quali il Fondo può essere costituito:

          a) deposito postale o bancario;

          b) sottoscrizione di buoni fruttiferi postali destinati ai minori, emessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa e distribuiti dalla società Poste italiane Spa, ovvero di altri strumenti finanziari forniti delle idonee caratteristiche;

          c) sottoscrizione di un fondo d'investimento garantito, avente scadenza successiva

 

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alla data in cui il beneficiario compirà il ventiseiesimo anno di età, per consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2;

          d) stipulazione di un contratto di assicurazione di durata determinata ai sensi di quanto previsto dalla lettera c) (si tratterebbe, in sostanza, di un contratto assicurativo di capitalizzazione).

      Gli intermediari abilitati a stipulare i contratti relativi ai Fondi di risparmio devono essere scelti fra i soggetti aderenti ad apposite convenzioni, allo scopo di assicurare condizioni minime equivalenti secondo le norme di legge. Le convenzioni e le loro eventuali variazioni saranno approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico nel caso di imprese di assicurazione), sentita la competente autorità di vigilanza, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. La previsione di convenzioni non ha effetti discriminatori, essendo data a tutti gli intermediari la facoltà di aderirvi; d'altronde, poiché tali convenzioni stabiliranno requisiti minimi, non risulterà ostacolato l'esercizio della concorrenza fra i diversi intermediari, che potranno proporre ai sottoscrittori condizioni più favorevoli secondo le rispettive capacità di organizzazione e di gestione. Per gli strumenti finanziari indicati nella lettera b) - che potranno essere quote di fondi d'investimento o altri tipi di strumento idonei sotto i profili della redditività e del rischio - è previsto altresì che il regolamento di attuazione stabilisca le caratteristiche tipiche cui dovranno conformarsi.
      Sono infine determinati alcuni requisiti formali del contratto (la denominazione, l'indicazione dei dati identificativi del minore beneficiario e il vincolo di indisponibilità).
      L'articolo 3, per consentire il controllo delle agevolazioni tributarie previste in favore dei Fondi di risparmio, istituisce un apposito archivio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'archivio conserva, per ciascun Fondo, le notizie relative alla sua costituzione, comprese l'identità del costitutore e del beneficiario, nonché i dati riguardanti le somme conferite e i loro incrementi. La disciplina di dettaglio è rimessa al regolamento di attuazione. L'istituendo archivio potrà probabilmente giovarsi di sinergie con l'esistente anagrafe dei rapporti di conti o di deposito, istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, a norma dell'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
      È espressamente previsto che i dati contenuti nell'archivio siano riservati e possano essere comunicati, su richiesta, soltanto ai soggetti che esercitano la potestà sul minore beneficiario, al beneficiario stesso dopo il compimento del sedicesimo anno di età e ai suoi aventi causa nel caso di morte. Gli stessi dati potranno essere altresì comunicati al giudice tutelare, nonché all'autorità giudiziaria quando siano necessari per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. L'amministrazione finanziaria potrà invece utilizzare i dati contenuti nell'archivio per i soli fini dell'accertamento della spettanza dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9 in favore dei Fondi di risparmio.
      All'archivio è altresì attribuito il compito di pubblicare, con periodico aggiornamento, l'elenco degli intermediari aderenti alle convenzioni per la gestione dei Fondi di risparmio.
      Sono indicati gli obblighi di comunicazione posti a carico degli intermediari relativamente all'istituzione, all'accrescimento, all'eventuale proroga e all'estinzione dei Fondi presso di essi costituiti.
      L'articolo 4 regola la dotazione, l'accrescimento e la gestione dei Fondi di risparmio.
      Il conferimento iniziale non può essere inferiore a 500 euro, compreso l'eventuale concorso dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 8, né superiore a 3.000 euro. I conferimenti sono effettuati soltanto in denaro e non possono eccedere, in ciascun anno, l'importo complessivo di

 

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3.000 euro. È previsto l'adeguamento biennale di questi importi secondo l'indice d'inflazione.
      Il conferimento iniziale è versato dal soggetto costitutore, ossia colui che esercita la potestà sul minore. I conferimenti successivi possono essere eseguiti dal medesimo costitutore, dal minore stesso, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, dai familiari conviventi con il minore e dai parenti del medesimo entro il quarto grado. La determinazione dei soggetti è volta a comprendere l'ambito familiare del minore. L'inclusione del minore stesso, sin dall'età di quattordici anni, è volta a favorire in lui lo sviluppo della consapevolezza, della responsabilità nell'uso del denaro, del senso del risparmio e della previdenza. È comunque augurabile che, anche prima del compimento di tale età, il fanciullo sia coinvolto nella formazione del proprio Fondo dai genitori o da chi esercita la potestà, i quali potranno renderlo partecipe dei conferimenti effettuati in suo favore e invitarlo a destinare a questo fine una parte del proprio «salvadanaio».
      Si prevede che i Fondi, nelle diverse tipologie indicate, debbano assicurare un rendimento minimo netto, determinato in misura uniforme dalle convenzioni richiamate, che definiscono altresì la misura massima della remunerazione spettante agli intermediari. In ogni caso, deve essere assicurato un rendimento non inferiore al tasso d'inflazione reale, applicato annualmente in regime di capitalizzazione composta: questa disposizione tende a garantire il valore del capitale versato, lasciando alla capacità degli intermediari e all'esplicarsi della concorrenza fra di essi la possibilità di proporre più remunerative condizioni di gestione delle somme conferite ai Fondi.
      L'intermediario può sempre recedere dalla convenzione: in tale ipotesi egli deve tuttavia assicurare la continuazione dei Fondi di risparmio già costituiti presso di esso, alle condizioni in vigore alla data del recesso o alle condizioni contrattuali più favorevoli eventualmente stipulate. Il recesso dell'intermediario è ammesso, in particolare, nel caso di variazioni delle condizioni stabilite nelle convenzioni, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che le ha disposte, decorso il quale le variazioni medesime hanno acquistato efficacia.
      È parimenti assicurata al costitutore del Fondo di risparmio o al beneficiario di esso, dopo il raggiungimento della maggiore età, la facoltà di trasferire il patrimonio del Fondo, compresi gli incrementi maturati, salvi eventuali termini di preavviso previsti dal contratto, senza oneri o spese, presso un altro intermediario. Si prevede che questa facoltà non possa essere esercitata prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla stipulazione del contratto (ossia dalla costituzione del Fondo o da un precedente trasferimento), poiché - data la natura di investimento a lungo termine che connota il Fondo di risparmio - appare necessario assicurare al gestore un orizzonte temporale di sufficiente durata. D'altronde, la misura appare necessaria per incentivare la concorrenza fra gli intermediari - anche di specie diversa - per l'intera durata del rapporto, e parimenti per evitare che il costitutore del Fondo rimanga vincolato fino alla sua estinzione alla scelta inizialmente compiuta.
      L'articolo 5 dispone espressamente che il Fondo di risparmio è vincolato in favore del beneficiario fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione per matrimonio ai sensi dell'articolo 390 del codice civile. Tuttavia, al raggiungimento della maggiore età è consentita la proroga della durata del Fondo, per periodi di durata biennale, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. La proroga è disposta mediante dichiarazione unilaterale, resa all'intermediario gestore da parte del beneficiario. Questa disposizione tende a consentire di differire l'impiego del Fondo fino al compimento degli studi universitari, all'acquisizione di un'esperienza professionale o comunque al verificarsi di circostanze che ne consentano la più efficace utilizzazione: un vincolo di durata biennale è parso idoneo a contemperare
 

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l'esigenza di liquidità nell'interesse del beneficiario con la programmazione delle strategie d'investimento da parte del gestore. Nel caso di proroga, i versamenti al Fondo possono essere eseguiti soltanto dal beneficiario.
      L'articolo 6 prevede l'esclusiva appartenenza del Fondo di risparmio al beneficiario indicato all'atto della sua costituzione. A garanzia di ciò si stabiliscono l'incedibilità, l'impignorabilità e l'insequestrabilità del patrimonio fino al raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario medesimo. Sono pertanto nulli gli atti di disposizione, anche per causa di morte, le obbligazioni assunte e i patti stipulati dal beneficiario, fino a tale termine, aventi ad oggetto il Fondo di risparmio.
      Il regime di inalienabilità non si estende oltre il raggiungimento della maggiore età, anche nel caso di proroga della durata del Fondo. Tuttavia, in caso di trasferimento della proprietà o di costituzione di un diritto in favore di un terzo, cessa l'applicazione dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9.
      In ogni caso, per prevenire l'uso fraudolento dei Fondi di risparmio, si conferma che sugli importi ad essi conferiti è ammessa, in via generale, l'azione revocatoria secondo le norme del codice civile.
      Come stabilito dall'articolo 5, il Fondo di risparmio si estingue ordinariamente con il pagamento del valore maturato in favore del beneficiario. Tuttavia, l'articolo 7 disciplina l'estinzione anticipata in caso di morte del beneficiario. In tal caso, il valore maturato dal Fondo spetta agli eredi secondo le disposizioni che regolano la successione legittima. Tuttavia, una disposizione speciale - in conformità alla destinazione preferenziale del Fondo alla costituzione di un patrimonio in favore di giovani che potranno impiegarlo per entrare nella vita adulta - è posta per il caso che il beneficiario, nonostante la giovane età, abbia generato una propria discendenza. Si stabilisce quindi che, ove esistano uno o più figli, legittimi o naturali, il valore maturato dal Fondo è devoluto interamente ad essi in quote eguali. In tale ipotesi chi esercita la potestà sul figlio del beneficiario defunto può destinare l'intera quota ad esso spettante alla costituzione di un nuovo Fondo di risparmio in suo favore, con i benefìci a questo fine previsti dall'articolo 9 (in particolare, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, ivi prevista al comma 7 per questa specifica fattispecie).
      L'articolo 8 risponde alla speciale finalità di promuovere il risparmio in favore dei giovani presso le famiglie di più modesto reddito, quelle cioè per le quali il Fondo di risparmio appare più utile come strumento di promozione economica e sociale in favore delle generazioni più giovani. A tale fine si prevede un intervento dello Stato a titolo di concorso per la formazione del Fondo di risparmio. L'apporto, quantunque di misura modesta, rappresenta un incentivo - anche sul piano psicologico - per intraprendere un percorso la cui utilità sarà manifesta nel corso degli anni. La misura del contributo potrà evidentemente essere aumentata in futuro, secondo quanto consentiranno le condizioni della finanza pubblica e sulla base dell'utilità riscontrata nella pratica applicazione del nuovo istituto.
      Il contributo dello Stato è riservato ai Fondi istituiti in favore dei minori appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo non eccede l'importo annuo di 20.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni figlio vivente oltre il primogenito. Esso consiste nell'attribuzione di un assegno pari alla metà dell'importo minimo richiesto per la costituzione del Fondo, per una volta soltanto per ciascun minore avente titolo al beneficio. È disciplinata la procedura per l'erogazione dell'assegno direttamente all'intermediario presso il quale è costituito il Fondo di risparmio, così da evitare che la somma possa venire abusivamente distratta a diverso impiego.
      Se le condizioni finanziarie dello Stato fossero più floride delle attuali, si sarebbe potuto ipotizzare un più largo concorso in favore delle famiglie più povere. Nel formulare la norma si è dovuto tuttavia tenere conto realisticamente delle ristrettezze
 

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nelle quali versa il bilancio pubblico, rimettendo interventi più generosi a tempi futuri nei quali ci si augura che essi si rendano possibili. D'altronde, l'idea dalla quale nasce la presente proposta di legge è quella di promuovere e sostenere l'iniziativa delle persone e delle famiglie, la loro previdenza, il loro senso di responsabilità e la loro autonomia, non quella di creare nuove forme di assistenza, che, se sulle prime possono riuscire favorevoli e bene accette, indeboliscono nel tempo, talvolta irreparabilmente, le capacità individuali e il vigore della società intera.
      Per favorire la dotazione e gli incrementi dei Fondi di risparmio sono previste agevolazioni di carattere tributario sia in favore dei soggetti che apportano conferimenti ai Fondi, sia nel corso della gestione delle somme vincolate nei Fondi medesimi durante la loro esistenza. L'articolo 9 prevede, a tali fini:

          a) quanto ai conferimenti ai Fondi di risparmio, la deducibilità degli importi conferiti, nei limiti massimi annui previsti, computati in relazione a ciascun Fondo, dal reddito della persona fisica che ha effettuato il conferimento; si precisa altresì che le somme di denaro destinate alla dotazione e all'accrescimento del Fondo di risparmio, nei medesimi limiti complessivi, non sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni;

          b) quanto ai rendimenti dei Fondi di risparmio, nelle diverse forme in cui ne è ammessa la costituzione:

              1) l'esenzione dall'imposta di bollo per i contratti e per gli estratti di conto relativi ai depositi riferiti a Fondi di risparmio, e l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi per la sola parte di essi eccedente il rendimento minimo garantito;

              2) l'applicazione dell'imposta sostitutiva su interessi e su proventi dei buoni fruttiferi postali destinati ai minori e degli altri strumenti finanziari riferiti a Fondi di risparmio per la sola parte di essi eccedente il rendimento minimo garantito;

              3) l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione dei fondi d'investimento riferiti a Fondi di risparmio per la sola parte eccedente il rendimento minimo garantito;

              4) l'esenzione dei contratti di assicurazione riferiti a Fondi di risparmio dall'imposta sui premi e l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla sola parte della prestazione eccedente la somma dei premi versati e del rendimento minimo garantito; sulle riserve matematiche relative ai medesimi contratti non si applica l'imposta istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

      In caso di morte del beneficiario prima del raggiungimento della maggiore età, il valore maturato dal Fondo di risparmio è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, si prevede l'esenzione dall'imposta per la parte destinata alla costituzione di nuovi Fondi di risparmio in favore degli eventuali figli del medesimo beneficiario, secondo quanto precedentemente esposto nell'illustrazione dell'articolo 7.
      L'articolo 10 provvede alla conseguente modificazione delle principali disposizioni delle normative tributarie. Si è ritenuto infatti opportuno enunziare nel corpo della proposta di legge - per mantenerne il carattere organico - il trattamento fiscale dei Fondi di risparmio, inserendo mediante novelle gli opportuni rinvii nelle pertinenti norme legislative.
      L'articolo 11 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e stabilisce il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, per l'approvazione degli schemi delle convenzioni cui potranno aderire gli intermediari che intendano operare nella gestione dei Fondi di risparmio.
      L'articolo 12 reca le disposizioni di copertura finanziaria. L'onere complessivo,

 

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secondo le stime effettuate, dovrebbe ammontare, in termini di cassa, a 869,25 milioni di euro per il primo anno e a 529,15 milioni di euro a decorrere dal secondo anno. A formare tale importo concorrono le diminuzioni di entrata derivanti dalle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 9 e le spese derivanti dall'erogazione del contributo dello Stato, previsto dall'articolo 8, in favore delle famiglie con più basso reddito, nonché i costi relativi all'istituzione e al funzionamento dell'archivio dei Fondi di risparmio per la gioventù, previsto dall'articolo 3. A questi oneri finanziari - assunti nella misura massima, secondo quanto è imposto dalle leggi di contabilità - si è provveduto, mediante riduzione del «Fondo speciale» di parte corrente per le spese di funzionamento dell'archivio, nonché mediante introduzione dell'istituto della programmazione fiscale (articolo 13) alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore, rinviando alla fase dell'esame parlamentare la possibilità di reperire più idonee fonti di copertura, anche sulla base di più precise valutazioni future circa l'effettiva entità e la durevolezza delle maggiori entrate tributarie registrate nell'esercizio corrente.
      L'onere è stato parimenti indicato nella misura massima risultante dalle stime pluriennali, e quindi in misura largamente maggiore a quanto effettivamente necessario per il primo anno di attuazione: ciò consentirà di valutare, sulla base dell'esperienza applicativa, i reali effetti delle misure sulla finanza pubblica, e di graduare quindi, attraverso le successive leggi finanziarie e di bilancio, le necessarie misure di copertura.
      Nel presentare questa proposta di legge ci auguriamo che essa possa incontrare favore non solo presso i colleghi nel corso dell'esame parlamentare, ma anche - ove sia approvata - presso le famiglie, e raggiunga lo scopo a cui tende, cioè quello di sostenere le famiglie nell'accumulazione di fondi destinati al futuro dei loro componenti più giovani. Sia permesso concludere ancora con le parole di Quintino Sella: «Il risparmio ed il lavoro sono (...) i due grandi fattori del benessere e del progresso degli individui, delle famiglie, dei comuni, delle nazioni, dell'umanità. Sono incredibili gli effetti del risparmio continuo, i prodotti dell'obolo quotidiano che si accumulano agli oboli dei giorni precedenti ed ai loro frutti» (Quintino Sella, «Discorsi parlamentari» cit., I, pagina 777).
 

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